PRIMA:
Art. 283. - (Attentato contro la Costituzione dello Stato).
"Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello
Stato, o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento
costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a
dodici anni.".
ADESSO:
dopo la modifica apportata dalla legge n. 85 del 24 febbraio 2006 dice:
Art. 283. - (Attentato contro la Costituzione dello Stato).
"Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a
mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con
la reclusione non inferiore a cinque anni".
Art. 283. - (Attentato contro la Costituzione dello Stato).
"Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello
Stato, o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento
costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a
dodici anni.".
ADESSO:
dopo la modifica apportata dalla legge n. 85 del 24 febbraio 2006 dice:
Art. 283. - (Attentato contro la Costituzione dello Stato).
"Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a
mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con
la reclusione non inferiore a cinque anni".
notate , a parte la riduzione da 12 a 5 anni, la diversa formulazione....
1 commento:
Diciamo che l'hanno fatto per salvarsi, visto che applicare la costituzione è ormai cosa rara.
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